SINTESI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA CIRCOLARE INPS 127/2016

 

L’art. 25, commi 4 e 6 bis prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione, in modo da consentire la fruizione dei richiamati benefici nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione.

PERMESSI EX ART.33 COMMI 3 E 6 DELLA LEGGE 104/92

SI PRECISA CHE NON E’ NECESSARIO PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER CONTINUARE A FRUIRE DEI PERMESSI AX ART. 33 COMMI 3 E 6 DELLA LEGGE 104/92.

LAVORATORE - TUTTI I LAVORATORI TITOLARI DEI BENEFICI CORRELATI ALLA DISABILITA’ CON VERBALI DI REVISIONE POSSONO CONTINUARE A FRUIRE DELLE PRESTAZIONI ANCHE NELLE MORE DELL’ITER SANITARIO.

DATORE DI LAVORO - POTRA’ CONTINUARE A PORRE A CONGUAGLIO LE SOMME ANTICIPATE PER LE SUDDETTE PRESTAZIONI OLTRE LA DATA DI SCADENZA RIPORTATA NEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE A SUO TEMPO RILASCIATO IN BASE AL VERBALE RUIVEDIILE E FINO AL COMPIMENTO DELL’ITER SANITARIO DI REVISIONE.

LA DOCUMNENTABILITA’DA PARTE DEL LAVORATORE - DELLA VALIDITA’ DEL VERBALE NELLE MORE DELL’EFFETTUAZIONE DELLA VISITA DI REVISIONE E’ GARANTITA DALL’ATTESTAZIONE CHE PUO’ ESSERE FORNITA DALLE STRUTTURE TERRITORIALI.

VERBALE CON ESITO DI CONFERMA DELLO STATO DI DISABILITA’ IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ DEL LAVORATORE CHE FRUISCE DEI BENEFICI PER SE STESSO:

il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dalla struttura una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione , senza presentare nuova domanda ;

se l’esito del nuovo accertamento è soggetto a revisione , il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione;

resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’istituto e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata;

il lavoratore sarà tenuto a presentare una nuova domanda qualora presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da part time verticale a full time e viceversa ).

VERBALE CON ESITO DI CONFERMA DELLO STATO DI DISABILITA’ IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ DELLA PERSONA ASSISTITA DAL FAMILIARE LAVORATORE :

la struttura territoriale invierà al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione , senza presentare nuova domanda ;

se l’esito del nuovo accertamento è soggetto a revisione , il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione;

resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’istituto e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda già autorizzata;

il richiedente sarà tenuto a presentare una nuova domanda qualora presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da part time verticale a full time e viceversa ), oppure qualora si intenda modificare la tipologia di permesso richiesta ( prolungamento del congedo parentale).

VERBALE CON ESITO DI MANCATA CONFERMA DELLO STATO DI DISABILITA’ IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ DEL LAVORATORE CHE FRUISCE DEI BENEFICI PER SE STESSO O DELLA PERSONA ASSISTITA DALFAMILIARE LAVORATORE:

il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dalla struttura una lettera di comunicazione tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con DECORRENZA DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI DEFINIZIONE DEL NUOVO VERBALE.

 

PERMESSI, LEGATI SEMPRE ALLA DISABILITA’: PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE (ex art. 33 c. 1 D.Lgs 151/2001) , RIPOSI ORARI ALTERNATIVI AL CONGEDO PARENTALE (art 33 c. 2 e c. 42e c. 1 D. Lgs 151/2001) E CONGEDO STRAORDINARIO( ex art. 42 D.Lgs 151/2001)

SI PRECISA CHE IL LAVORATORE , NEL PERIODO COMPRESO TRA LA DATA DI SCADENZA DEL VERBALE RIVEDIBILE E IL COMPLETAMENTO DELL’ITER SANITARIO DI REVISIONE POTRA’ PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER CONTINUARE A FRUIRE DEI PERMESSI, CIO’ IN QUANTO SI TRATTA DI PRESTAZIONI RICHIESTE AL BISOGNO PER PERIODI DETERMINATI DI TEMPO:

la Struttura verificati i requisiti di legge invierà al lavoratore e al datore di lavoro una lettera di autorizzazione, con la precisazione che il titolare dei permessi sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni che a conclusione dell’iter sanitario di revisione risultassero indebite.

se l’esito del nuovo accertamento si conclude con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave , saranno recuperate le prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale, con invio delle lettere di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro;

resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’istituto e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata.